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Diritti previdenziali

SPAGNA: LA NORMATIVA NAZIONALE NON È IN CONTRASTO CON QUELLA COMUNITARIA QUANDO NEGA IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del venti gennaio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-306/03, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dallo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense in Spagna, in merito all’interpretazione degli artt. 12, 39 e 42 CE nonché degli artt.45 e 48 del regolamento CEE n.1408/71 relativi all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia esistente tra la signora Cristallina Salgado Alonso e l’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INSS) e la Tesoreria Generale della previdenza sociale (TGSS), in relazione all’accertamento del diritto della ricorrente ad una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione spagnola.

La signora Salgado Alonso, cittadina spagnola, nata il 30 maggio 1936, nell’agosto del 1992 aveva presentato una richiesta all’Istituto Nazionale dell’Impiego (INEM) per ottenere l’indennità speciale di disoccupazione prevista per i disoccupati di età superiore a 52 anni. A quell’età la signora poteva dimostrare di aver maturato periodi di assicurazione effettivi della durata, rispettivamente, di più di 6 anni in base alla legislazione tedesca, di 26 mesi in base alla legislazione svizzera e di 182 giorni in base alla legislazione spagnola.

In un primo momento l’INEM le aveva negato il beneficio dell’indennità speciale di disoccupazione, per il fatto che non aveva maturato in Spagna il necessario periodo contributivo minimo di quindici anni e ciò aveva portato la sig.ra Salgado Alonso a presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 2 di Orense (Spagna), il quale, con sentenza del 22 giugno 1993, le riconosceva il diritto alla sopradetta indennità.

Successivamente, nel maggio 2001, compiuti i 65 anni di età, la sig.ra Salgado Alonso ha chiesto la liquidazione dei suoi diritti pensionistici in base ai regimi previdenziali tedesco, svizzero e spagnolo. Mentre alla stessa veniva concessa una pensione dalla Germania e dalla Svizzera, l’INSS ha respinto la sua domanda con decisione in data 21 marzo 2002, per il fatto che non aveva maturato in Spagna il periodo minimo di contribuzione richiesto per l’acquisizione del diritto a pensione e che l’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, riguardante il cumulo dei periodi di assicurazione, non era applicabile, in quanto il periodo di assicurazione compiuto in Spagna era inferiore ad un anno. L’INSS ha altresì giustificato il proprio diniego invocando la ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale.

Il 13 febbraio 2002 la sig.ra Salgado Alonso ha proposto un ricorso nei confronti dell’INSS e della TGSS dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense, chiedendo a quest’ultimo di dichiarare che essa aveva diritto a percepire, a far data dal 31 maggio 2001, una pensione di vecchiaia in base alla legislazione spagnola.

A sostegno della sua richiesta la sig.ra ha fatto valere non solo il periodo iniziale di 182 giorni di contribuzione da lei maturato in Spagna, ma anche l’intero periodo durante il quale l’INEM ha versato a suo nome contributi al regime legale di assicurazione di vecchiaia, allorché essa percepiva l’indennità speciale di disoccupazione, vantando così, in totale, in Spagna più di 9 anni e 3 mesi di contribuzione.

Il giudice del rinvio, investito del caso, decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una duplice questione: stabilire prima se la legislazione spagnola ed in particolare se una disposizione integrativa della legge generale sulla previdenza sociale, nel caso in esame, potesse legittimamente escludere la presa in considerazione di determinati periodi contributivi per il conseguimento del diritto pensionistico e quindi vedere se la stessa disposizione non determinasse una situazione discriminatoria nei confronti di lavoratori migranti.

Il giudice europeo, pronunciandosi sulle questioni sollevate, ha affermato che la normativa comunitaria relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una norma nazionale, quale quella contenuta nella ventottesima disposizione suppletiva della legge generale sulla previdenza sociale spagnola, che non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia del regime nazionale, taluni periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato da un lavoratore disoccupato e nel corso dei quali i contributi all’assicurazione di vecchiaia siano stati versati dall’organismo di gestione dell’assicurazione di disoccupazione, tenuto presente che periodi siffatti vengono considerati unicamente ai fini del calcolo dell’ammontare della detta pensione.