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Diritti previdenziali

SPAGNA: ALLA PENSIONATA-DEFUNTA VIENE RICONOSCIUTO IL SUO DIRITTO


Corte di Giustizia
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Con la sentenza del venti gennaio scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale C-225/02, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dallo Juzgado de lo Social de Orense in Spagna, in merito all’interpretazione degli artt. 12, 39, 42 CE nonché degli artt.45 e 48 del regolamento CEE n.1408/71 relativi all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

Tale pronuncia prendeva origine dalla controversia esistente tra la fu signora Rosa García Blanco e l’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INSS) e la Tesoreria Generale della previdenza sociale (TGSS), in relazione alla liquidazione della pensione di vecchiaia della ricorrente ai sensi della legislazione spagnola.

La signora Blanco, cittadina spagnola, nell’ottobre del 2000 all’età di 65 anni compiuti aveva richiesto la liquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dei regimi di previdenza tedesco e spagnolo. La signora aveva maturato 17 anni di assicurazione ai sensi della legislazione tedesca e 12 anni ai sensi della legislazione spagnola, periodo in cui ha percepito il sussidio di disoccupazione.

La signora Blanco aveva ricevuto l’erogazione della pensione da parte del regime tedesco ma nulla dal regime spagnolo in quanto, in seguito alla decisione del 2001, l’INSS le aveva rifiutato la concessione della pensione di vecchiaia motivata dal fatto che la stessa per il regime spagnolo non aveva compiuto il periodo minimo di contribuzione necessario alla maturazione del diritto a pensione. L’Istituto Nazionale di previdenza sociale, infatti, secondo quanto dispone la legislazione spagnola, non riteneva validi ai fini del diritto i periodi contributivi durante i quali la signora aveva beneficiato del sussidio speciale di disoccupazione.

La signora presentò nel maggio del 2001 un ricorso allo Juzgado de lo Social de Orense chiedendo che le venisse concessa da parte dell’INSS la sua pensione di vecchiaia ai sensi della normativa spagnola.

Il giudice del rinvio, inizialmente investito del caso, si pose una duplice questione: di stabilire prima se la legislazione spagnola ed in particolare se una disposizione integrativa della legge generale sulla previdenza sociale, nel caso in esame, potesse legittimamente escludere la presa in considerazione di determinati periodi contributivi per il conseguimento del diritto pensionistico e quindi vedere se la stessa disposizione non determinasse una situazione discriminatoria nei confronti di lavoratori migranti, decidendo poi in una seconda fase di sospendere il giudizio e di sottoporre le questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea.

Nel frattempo, nell’aprile del 2003, l’INSS comunicò alla Corte che alla signora Blanco – nel frattempo deceduta - era stata riconosciuta la pensione di vecchiaia con effetto a partire dall’aprile del 2000. Il cancelliere della Corte chiese pertanto al giudice del rinvio di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale stante il fatto che tutte le pretese della ricorrente erano state integralmente soddisfatte (cessazione della materia del contendere) e che in circostanze simili le risposte della Corte alle questioni poste dal giudice del rinvio sarebbero risultate prive di utilità.