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Agosto 2004 - N°11

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BELGIO: NESSUNA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN RELAZIONE ALL’ETA’ PENSIONABILE

Corte di Giustizia


Con l’ordinanza del trenta aprile scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione pregiudiziale, ex art. 234 del Trattato CE, sollevata dalla Corte di Cassazione del Belgio in merito all’interpretazione degli artt.4 e 7 della Direttiva 79/7/CEE del 19 dicembre 1978 concernente l’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale all’interno della Comunità.

In particolare, il giudizio a quo, che è stato sospeso in attesa della decisione della Corte europea, traeva origine dal ricorso proposto da un lavoratore autonomo belga, Robert Bourgard, che all'età di 60 anni ha chiesto all'Istituto nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori autonomi belga (INASTI) di fruire della sua pensione di vecchiaia. Egli chiedeva la sua pensione con anticipazione, cioè cinque anni prima della normale età pensionabile fissata dal regio decreto n. 72 a 65 anni per quanto riguarda i lavoratori autonomi di sesso maschile ed a 60 anni per quelli di sesso femminile.

Con decisione del 9 gennaio 1995 l'Inasti aveva erogato al sig. Bourgard una pensione di vecchiaia, quale lavoratore autonomo, di un importo annuo di BEF 182.273 (EUR 4.518,43). Tale pensione è stata calcolata sulla base di una frazione rappresentativa della carriera pari a 34/45 e sottoposta ad una riduzione del 25%, cioè 5% per ogni anno di anticipazione rispetto alla normale età pensionabile.

Ritenendo di subire una discriminazione fondata sul sesso rispetto ai lavoratori autonomi di sesso femminile, i quali per far decorrere la loro pensione di vecchiaia all'età di 60 anni non dovevano subire una riduzione a causa di anticipazione, il 1° febbraio 1995 il sig. Bourgard ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale del lavoro di Verviers (Belgio).

Egli sosteneva che sussisteva inoltre una discriminazione in quanto tale pensione veniva calcolata sulla base di una carriera professionale normale equivalente a 45 anni trattandosi dei lavoratori autonomi di sesso maschile, mentre la carriera di quelli di sesso femminile era basata su una durata normale di 40 anni.

Con sentenza del 21 novembre 1997 il Tribunale del lavoro ha dichiarato infondato il ricorso. Tale sentenza è stata confermata in seguito all'appello dalla Corte del lavoro di Liegi (Belgio) dell'8 maggio 2001.

La Corte di Cassazione, adita con ricorso dal sig. Bourgard, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia il presente caso il 29 aprile 2002.

Il Giudice Europeo, pronunciandosi sulla controversia, ha affermato che la normativa nazionale belga che di fatto mantiene una differenza di età pensionabile tra i lavoratori maschili ed i lavoratori femminili, e che, nella circostanza di cui alla causa principale, prevede la possibilità da parte dell’INASTI del calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia diversamente a seconda del sesso del lavoratore con applicazione ai lavoratori di sesso maschile, i soli ad avere il diritto di chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile, di una riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione non contrasta con il combinato disposto degli articoli 4 e 7 della Direttiva 79/7/CEE.

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