Normativa
BANKITALIA, CONSOB, IVASS: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER L’APPLICAZIONE DEL “DIVIETO DI INTERLOCKING”
“Aggiornamento dei Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (c.d. “divieto di interlocking”)” (21 dicembre 2018)
IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
https://www.ivass.it/
BANCA D’ITALIA
http://www.bancaditalia.it/
CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
http://www.consob.it
IVASS, Banca d’Italia e CONSOB - d’intesa con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - hanno pubblicato, il 21 dicembre scorso, una Comunicazione che aggiorna i criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia”. Con tale articolo è stato introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (il cosiddetto “divieto di interlocking”).
Le Autorità di Vigilanza, chiamate a pronunciare la decadenza dell’esponente in caso di inosservanza del divieto, avevano pubblicato nel 2012 i Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (“Criteri applicativi”), volti a promuovere l’applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione.
Per le stesse ragioni che nel 2012 hanno indotto a elaborare i Criteri applicativi, le Autorità hanno ora ravvisato l’esigenza di chiarire al mercato quale sia la soglia dimensionale rilevante ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking.
È stato pertanto ritenuto opportuno modificare i Criteri applicativi, mantenendo operante il collegamento con la legge antitrust e chiarendo che, per effetto della modifica operata dalla l. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), non si dovrà più aver riguardo alla soglia dimensionale riferita a una sola delle imprese in cui il soggetto si trovi a detenere cariche; la soglia minima di fatturato (realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo d’appartenenza) dovrà, invece, essere individuata in capo ad almeno due intermediari fra quelli in cui il soggetto abbia cariche incrociate. La legge antitrust fissa tale soglia a 30 milioni di euro.
Per l’operatività del divieto di interlocking, dunque - a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della Comunicazione - deve verificarsi il superamento, da parte di almeno due degli intermediari in cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di euro. Con riguardo al meccanismo di adeguamento della soglia, è confermato che gli aggiornamenti periodici previsti a fini antitrust si intendono estesi automaticamente anche alla materia del divieto di interlocking.